Pagare il contributo di costruzione

La realizzazione di un intervento edilizio può essere subordinata al versamento del contributo di costruzione.

Il contributo deve essere corrisposto al Comune da chi presenta una segnalazione certificata di inizio attività, muta la destinazione d’uso di un immobile o chiede il rilascio di un permesso di costruire per compiere attività edilizie, tranne specifici casi di esonero previsti dalla normativa vigente.

Tale contributo è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della quota di smaltimento rifiuti e dal contributo sul costo di costruzione. Talvolta, però, il contributo può essere soggetto a riduzioni (risparmio energetico, densificazione, edilizia convenzionata, etc.) o maggiorazioni (consumo suolo, intervento in sanatoria).

In particolare, Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36).

In altri casi l’intervento edilizio può essere invece soggetto al versamento di una sanzione pecuniaria a seguito del verificarsi di un delle seguenti condizioni:

L’importo del contributo di costruzione viene stabilito dall’Amministrazione con proprie delibere.

In Comune di Abano Terme …

I versamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria di INTESA SAN PAOLO S.p.A., Filiale di Abano Terme, Piazza del Sole e della Pace , n.3 - 35031 Abano Terme secondo una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario coordinate IBAN n.° IT48N0306912117100000046456
  • versamento in contanti fino ad un massimo di  1.000,00 €
  • conto corrente postale n. 11345352 intestato a "Comune di Abano Terme - Servizio Tesoreria

Prospetto per il calcolo degli oneri di urbanizzazione

Aggiornamento del contributo relativo al calcolo del costo di costruzione anno 2023

AVVISO: Da maggio 2023 sono sono stati apportati aggiornamenti al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, si invita pertanto a consultare la nuova documentazione.

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Ultimo aggiornamento: 21/12/2023 15:23.14